Art. 3
In vigore dal 5 lug 2004
Una volta adottata, la decisione del Comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
ALLEGATO
DECISIONE n. 4/2004 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI
del …
relativa alle modifiche delle appendici all'allegato 6
(…/…/…)
IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,
visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
(2)
L’allegato 6 riguarda le sementi e i materiali di moltiplicazione delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite. Il menzionato allegato 6 è integrato da 4 appendici.
(3)
La prima sezione dell’appendice 1 definisce la legislazione delle due parti e riconosce che i requisiti stabiliti in dette legislazioni hanno effetti equivalenti.
(4)
La seconda sezione dell’appendice 1 definisce la legislazione delle due parti e riconosce reciprocamente i certificati redatti conformemente alla legislazione dell’altra parte da organismi definiti.
(5)
L’appendice 2 elenca gli organismi di controllo e di certificazione delle sementi nella Comunità europea e in Svizzera.
(6)
L’appendice 3 elenca le deroghe ammesse dalla Comunità europea e dalla Svizzera.
(7)
L’appendice 4 contiene un elenco dei paesi terzi riconosciuti da entrambe le parti dai quali possono essere importate le sementi. Inoltre definisce le specie interessate e la portata del riconoscimento.
(8)
È opportuno modificare le appendici summenzionate per tener conto delle modifiche subite dalla legislazione successivamente alla conclusione dei negoziati,
DECIDE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:660:oj#art-3