Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 lug 2004
Una volta adottata, la decisione del Comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1. ALLEGATO DECISIONE n. 4/2004 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del … relativa alle modifiche delle appendici all'allegato 6 (…/…/…) IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA, visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) L'accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002. (2) L’allegato 6 riguarda le sementi e i materiali di moltiplicazione delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite. Il menzionato allegato 6 è integrato da 4 appendici. (3) La prima sezione dell’appendice 1 definisce la legislazione delle due parti e riconosce che i requisiti stabiliti in dette legislazioni hanno effetti equivalenti. (4) La seconda sezione dell’appendice 1 definisce la legislazione delle due parti e riconosce reciprocamente i certificati redatti conformemente alla legislazione dell’altra parte da organismi definiti. (5) L’appendice 2 elenca gli organismi di controllo e di certificazione delle sementi nella Comunità europea e in Svizzera. (6) L’appendice 3 elenca le deroghe ammesse dalla Comunità europea e dalla Svizzera. (7) L’appendice 4 contiene un elenco dei paesi terzi riconosciuti da entrambe le parti dai quali possono essere importate le sementi. Inoltre definisce le specie interessate e la portata del riconoscimento. (8) È opportuno modificare le appendici summenzionate per tener conto delle modifiche subite dalla legislazione successivamente alla conclusione dei negoziati, DECIDE:
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