Art. 2
In vigore dal 16 giu 2004
1. La Spagna si astiene dal concedere ulteriori aiuti al beneficiario attraverso le misure di cui all’.
Rispetto ai pagamenti già autorizzati ma non ancora effettuati alla data di adozione della presente decisione, la Spagna potrà esigere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati oltre la data di adozione della presente decisione oppure, alla data della presente decisione, adatterà le condizioni delle misure di cui all’ alle condizioni di mercato, come stabilito nella presente decisione.
2. La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’.
3. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 sarà composto durante l’intero periodo di cui al medesimo paragrafo.
Storico versioni
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