Art. 1
In vigore dal 16 giu 2004
1. L’aiuto di Stato che la Spagna ha concesso a Siderúrgica Añón SA è incompatibile con il mercato comune.
2. L’aiuto di cui al paragrafo 1 contiene:
a)
l’elemento di aiuto presente nella partecipazione di SODIGA al capitale sociale di Siderúrgica Añón, che corrisponde a:
i)
un premio annuo del 5,13 % applicato all’apporto iniziale di capitale di 1 803 060 EUR, dedotti i cinque rimborsi annui di 150 916 EUR, per quanto riguarda la prima partecipazione nel 2001, e
ii)
un premio annuo del 3,86 % applicato al conferimento iniziale di capitale di 495 180 EUR, dedotti i quattro rimborsi annui di 41 868 EUR, per quanto riguarda la seconda partecipazione nel 2002;
b)
la sovvenzione concessa dall’IGAPE il 10 novembre 2000 per un importo di 2 399 407 euro;
c)
l’abbuono di interessi concesso rispetto al prestito ripartito di 9 616 193 EUR del 2 aprile 2001 attraverso la garanzia del 30 % — ossia, dello 0,3 % annuo — e l’abbuono diretto d’interessi dello 0,25 % concesso dall’IGAPE, che ammonta complessivamente a 52 889,1 EUR all’anno;
d)
il pagamento della commissione di apertura di 48 081 EUR da parte dell’IGAPE rispetto al prestito di 9 616 193 EUR del 2 aprile 2001;
e)
l’abbuono d’interessi del 5,7 % annuo contenuto nel prestito a tasso zero di 1 803 036 EUR concesso dal ministero della Scienza e tecnologia, il 29 dicembre 2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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