Art. 1

In vigore dal 16 giu 2004
1.   L’aiuto di Stato che la Spagna ha concesso a Siderúrgica Añón SA è incompatibile con il mercato comune. 2.   L’aiuto di cui al paragrafo 1 contiene: a) l’elemento di aiuto presente nella partecipazione di SODIGA al capitale sociale di Siderúrgica Añón, che corrisponde a: i) un premio annuo del 5,13 % applicato all’apporto iniziale di capitale di 1 803 060 EUR, dedotti i cinque rimborsi annui di 150 916 EUR, per quanto riguarda la prima partecipazione nel 2001, e ii) un premio annuo del 3,86 % applicato al conferimento iniziale di capitale di 495 180 EUR, dedotti i quattro rimborsi annui di 41 868 EUR, per quanto riguarda la seconda partecipazione nel 2002; b) la sovvenzione concessa dall’IGAPE il 10 novembre 2000 per un importo di 2 399 407 euro; c) l’abbuono di interessi concesso rispetto al prestito ripartito di 9 616 193 EUR del 2 aprile 2001 attraverso la garanzia del 30 % — ossia, dello 0,3 % annuo — e l’abbuono diretto d’interessi dello 0,25 % concesso dall’IGAPE, che ammonta complessivamente a 52 889,1 EUR all’anno; d) il pagamento della commissione di apertura di 48 081 EUR da parte dell’IGAPE rispetto al prestito di 9 616 193 EUR del 2 aprile 2001; e) l’abbuono d’interessi del 5,7 % annuo contenuto nel prestito a tasso zero di 1 803 036 EUR concesso dal ministero della Scienza e tecnologia, il 29 dicembre 2000.
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