Art. 2

In vigore dal 2 giu 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, per conto della Comunità europea, l'atto di approvazione di cui all'articolo 35 della convenzione, al fine di esprimere il consenso della Comunità ad essere vincolata e a fare la dichiarazione contenuta nell'allegato II della presente decisione, unitamente alla dichiarazione interpretativa di cui all'allegato III della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2004. Per il Consiglio Il presidente M. MARTIN (1)  Parere reso il 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ALLEGATO I Convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo  (1) (1)  Il testo della convenzione nelle lingue originali figura nelle edizioni inglese, francese e spagnola della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ALLEGATO II Dichiarazione della Comunità europea a norma dell’articolo 35 paragrafo 3 della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo  (1) (1)  Il testo della dichiarazione nelle lingue originali figura nelle edizioni inglese, francese e spagnola del presente documento. ALLEGATO III Dichiarazione interpretativa che dev’essere fatta dalla Comunità (1) (1)  Il testo della dichiarazione nelle lingue originali figura nelle edizioni inglese, francese e spagnola del presente documento.
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