Art. 2

In vigore dal 19 mag 2004
Il prodotto verrà etichettato quale «granturco geneticamente modificato», conformemente ai requisiti in materia di etichettatura che figurano all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:657:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo