Art. 4

In vigore dal 19 mag 2004
La Syngenta Seeds BV, Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Paesi Bassi, che rappresenta la Syngenta Seeds AG, Svizzera, è destinataria della presente decisione. La decisione entra in vigore il 18 aprile 2004 e sarà valida per un periodo di 10 anni. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (2)  Decisione 98/292/CE della Commissione (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 28). (3)  GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 97/35/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72). (4)  GU C 181 del 26.6.1999, pag. 22. (5)  GU L 253 del 16.9.97, pag. 1. (6)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. (7)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24. (8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ALLEGATO Informazioni da inserire nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a)   Detentore dell’autorizzazione: Denominazione : Syngenta Seeds BV Indirizzo : Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Paesi Bassi In rappresentanza di : Syngenta Seeds AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Svizzera b)   Designazione e specifiche del prodotto: Granturco, fresco o in scatola, progenie di incroci tradizionali di granturco di tipo tradizionale con granturco geneticamente modificato della linea Bt11, che contiene: una versione sintetica del gene cryIA (b), derivato dal Bacillus turingiensis kurstaki del ceppo HD1 regolato da un promotore 35S del Virus mosaico del cavolfiore, un introne IVS 6 del gene dell’alcooldeidrogenasi del granturco e il terminatore di sequenza della nopalina sintasi dell’Agrobacterium tumefaciens, e una versione sintetica del gene pat derivato dallo Streptomices viridocromogenes regolato da un promotore 35S del Virus mosaico del cavolfiore, un introne IVS del gene dell’alcooldeidrogenasi del granturco e il terminatore di sequenza della nopalina sintasi dell’Agrobacterium tumefaciens. c)   Etichettatura: «Granturco geneticamente modificato» d)   Metodo d’individuazione: — Metodo quantitativo in tempo reale PCR, specifico per l’evento, per granturco geneticamente modificato della linea Bt11, pubblicato nell’European Food Research and Techonolgy, Vol. 216/2003, pagg. 347-354. — Convalidato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea in collaborazione con le Rete europea dei Laboratori OGM (ENGL), pubblicato su http://engl.jrc.it/crl/oj/bt11sm.pdf. — Materiale di riferimento: IRMM-412R, prodotto dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea. e)   Identificatore unico: SYN-BT Ø11-1 f)   Informazioni richieste ai sensi dell’allegato II del protocollo di Cartagena: Biosafety Clearing House, Record ID 1240 (cfr: http://bch.biodiv.org/Pilot/Record.aspx?RecordID=1240) g)   Condizioni e restrizioni per la commercializzazione del prodotto: Non si applicano h)   Requisiti per il monitoraggio successivo alla commercializzazione: Non opportuni.
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Art. 4 Decisione (UE) 2004/657 — Testo vigente | Portale Normativo