Art. 4
In vigore dal 19 mag 2004
La Syngenta Seeds BV, Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Paesi Bassi, che rappresenta la Syngenta Seeds AG, Svizzera, è destinataria della presente decisione. La decisione entra in vigore il 18 aprile 2004 e sarà valida per un periodo di 10 anni.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) Decisione 98/292/CE della Commissione (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 28).
(3) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 97/35/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).
(4) GU C 181 del 26.6.1999, pag. 22.
(5) GU L 253 del 16.9.97, pag. 1.
(6) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(7) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO
Informazioni da inserire nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati
a) Detentore dell’autorizzazione:
Denominazione
:
Syngenta Seeds BV
Indirizzo
:
Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Paesi Bassi
In rappresentanza di
:
Syngenta Seeds AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Svizzera
b) Designazione e specifiche del prodotto: Granturco, fresco o in scatola, progenie di incroci tradizionali di granturco di tipo tradizionale con granturco geneticamente modificato della linea Bt11, che contiene:
una versione sintetica del gene cryIA (b), derivato dal Bacillus turingiensis kurstaki del ceppo HD1 regolato da un promotore 35S del Virus mosaico del cavolfiore, un introne IVS 6 del gene dell’alcooldeidrogenasi del granturco e il terminatore di sequenza della nopalina sintasi dell’Agrobacterium tumefaciens, e
una versione sintetica del gene pat derivato dallo Streptomices viridocromogenes regolato da un promotore 35S del Virus mosaico del cavolfiore, un introne IVS del gene dell’alcooldeidrogenasi del granturco e il terminatore di sequenza della nopalina sintasi dell’Agrobacterium tumefaciens.
c) Etichettatura: «Granturco geneticamente modificato»
d) Metodo d’individuazione:
—
Metodo quantitativo in tempo reale PCR, specifico per l’evento, per granturco geneticamente modificato della linea Bt11, pubblicato nell’European Food Research and Techonolgy, Vol. 216/2003, pagg. 347-354.
—
Convalidato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea in collaborazione con le Rete europea dei Laboratori OGM (ENGL), pubblicato su http://engl.jrc.it/crl/oj/bt11sm.pdf.
—
Materiale di riferimento: IRMM-412R, prodotto dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea.
e) Identificatore unico: SYN-BT Ø11-1
f) Informazioni richieste ai sensi dell’allegato II del protocollo di Cartagena: Biosafety Clearing House, Record ID 1240
(cfr: http://bch.biodiv.org/Pilot/Record.aspx?RecordID=1240)
g) Condizioni e restrizioni per la commercializzazione del prodotto: Non si applicano
h) Requisiti per il monitoraggio successivo alla commercializzazione: Non opportuni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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