Art. 3
In vigore dal 19 mag 2004
1. L’Italia si astiene dal concedere a WAM SpA qualsiasi ulteriore aiuto sotto forma di riduzione del tasso di interesse, per mezzo della misura oggetto della presente decisione ed alla quale si riferisce il precedente , paragrafo 2, o disponendo l’immediato rimborso del prestito già concesso ovvero adeguando, a decorrere dalla data della presente decisione, il tasso di interesse del prestito al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione dell’aiuto, quale fissato dalla Commissione per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
2. Il tasso di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è applicato in maniera composta per l’integralità dei periodi di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) e b).
Storico versioni
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