Art. 2

In vigore dal 19 mag 2004
1.   L’aiuto di 104 313,20 euro, sotto forma di abbuono di interessi, corrisposto dall’Italia a WAM SpA a decorrere dal 24 aprile 1996, tranne che per la parte imputabile a spese ammissibili per consulenze, partecipazione a fiere ed esposizioni e studi di mercato, pari a 6 258,79 euro, configura un aiuto illegittimo per la parte eccedente la soglia di 50 000 euro di cui alla regola de minimis del 1992 (40). L’Italia provvede al recupero dell’importo in eccesso pari a 48 054,41 euro. 2.   L’aiuto di 106 366,60 euro sotto forma di abbuono di interessi, corrisposto dall’Italia a WAM SpA dal 9 novembre 2000 sino alla data della presente decisione, configura un aiuto illegittimo per la parte non imputabile a spese ammissibili per misure di formazione, pari a 1 435,95 euro. L’Italia provvede al recupero dell’importo risultante pari a 104 930,65. 3.   Il recupero degli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuato senza indugio, con le procedure previste dal diritto nazionale, purché esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le somme da recuperare sono produttive di interessi fino alla data dell’effettivo recupero e a decorrere rispettivamente: a) dal 24. aprile 1996, per quanto riguarda l’importo di cui al paragrafo 1 e b) dalla data della presente decisione, per quanto riguarda l’importo di cui al paragrafo 2.
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