Art. 2
In vigore dal 7 mag 2004
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU C 222 del 18.9.2002, pag. 18.
(2) Cfr. nota 1.
(3) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.
(4) GU L 91 del 31.3.2001, pag. 44.
(5) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 (GU L 260 dell’11.10.2003, pag. 6).
(6) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).
(7) GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.
(8) Racc. 1995, pag. II-1675.
(9) Racc. 1979, pag. 2161.
(10) Conforme al disposto dell’articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE.
(11) Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (aiuto di Stato N 773/99, SG 2000 D/103727.cor).
(12) In via di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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