Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 mag 2004
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU C 222 del 18.9.2002, pag. 18. (2)  Cfr. nota 1. (3)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003. (4)  GU L 91 del 31.3.2001, pag. 44. (5)  GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 (GU L 260 dell’11.10.2003, pag. 6). (6)  GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38). (7)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2. (8)  Racc. 1995, pag. II-1675. (9)  Racc. 1979, pag. 2161. (10)  Conforme al disposto dell’articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE. (11)  Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (aiuto di Stato N 773/99, SG 2000 D/103727.cor). (12)  In via di pubblicazione.
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