Art. 3
In vigore dal 29 apr 2004
1. Le componenti di prestito e di sovvenzione dell'assistenza sono messe a disposizione dell'Albania dalla Commissione in almeno due quote. Fatte salve le disposizioni dell' e l'esito positivo della verifica di cui al paragrafo 2 di tale articolo, la prima quota è erogata subordinatamente alla soddisfacente attuazione del programma macroeconomico dell'Albania nel quadro dell'attuale Poverty Reduction and Growth Facility concordata con il FMI.
2. Fatte salve le disposizioni dell', la seconda e ogni altra quota sono erogate a condizione che il programma di cui sopra sia attuato in modo soddisfacente e almeno tre mesi dopo l'erogazione della quota precedente.
3. I fondi sono versati alla Banca centrale dell'Albania. Il destinatario finale dei fondi è la Banca centrale dell'Albania quando l'assistenza è intesa a rafforzare le riserve valutarie del paese o il ministero delle Finanze quando essa è destinata a sostenere il bilancio.
Storico versioni
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