Art. 1
In vigore dal 29 apr 2004
1. La Comunità concede all'Albania assistenza macrofinanziaria sotto forma di un prestito a lungo termine e di un contributo a fondo perduto al fine di aiutare il paese a fare fronte al suo fabbisogno di finanziamento esterno, tra l'altro rafforzando le sue riserve e sostenendo il suo bilancio.
2. La componente «prestito» della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale di 9 milioni di EUR, con una durata massima di 15 anni. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dell'Albania attraverso la concessione di un prestito alla medesima.
3. La componente «contributo a fondo perduto» della presente assistenza consiste in un importo massimo di 16 milioni di EUR.
4. L'assistenza finanziaria comunitaria è gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi conclusi tra il FMI e l'Albania.
5. L'assistenza finanziaria comunitaria è messa a disposizione nell'arco di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare di un anno al massimo il periodo di disponibilità.
Storico versioni
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