Art. 2

In vigore dal 26 apr 2004
Le cause che rientrano nella competenza del Tribunale di primo grado ai sensi della presente decisione e di cui la Corte di giustizia è investita alla data di entrata in vigore della decisione stessa, ma per le quali: a) in tale data, il procedimento è stato sospeso in conformità dell'articolo 54, terzo comma, seconda frase, del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, o b) in tale data, la fase scritta del procedimento non si è ancora conclusa ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di procedura della Corte, sono rimesse al Tribunale.
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Art. 2 Decisione (UE) 2004/407 — Testo vigente | Portale Normativo