Art. 1
In vigore dal 26 apr 2004
1.
L'articolo 51 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è sostituito dal seguente:
«Articolo 51
In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafo 1, del trattato CEEA, sono di competenza della Corte i ricorsi previsti agli articoli 230 e 232 del trattato CE e 146 e 148 del trattato CEEA, proposti da uno Stato membro:
a)
contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:
—
di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE,
—
di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 133 del trattato CE,
—
di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 202, terzo trattino, del trattato CE;
b)
contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 11 A del trattato CE.
Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione delle Comunità o dalla Banca centrale europea contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione delle Comunità contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.»
2.
All'articolo 54 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Quando la Corte e il Tribunale siano investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale»
.
3.
All'articolo 54 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è aggiunto il comma seguente:
«Quando uno Stato membro e una Istituzione della Comunità impugnino lo stesso atto, il Tribunale di primo grado declina la propria competenza affinché la Corte di giustizia possa statuire su tali ricorsi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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