Art. 1
In vigore dal 30 mar 2004
In deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE, e con riguardo alla certificazione antirabbica, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale tra gli Stati membri e dai paesi terzi di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato di formato diverso dai modelli previsti in dette decisioni, sempreché questo soddisfi i seguenti requisiti:
a)
è stato rilasciato prima del 3 luglio 2004;
b)
il suo periodo di validità non è ancora scaduto; e
c)
attesta il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 998/2003.
Tuttavia, il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia possono mantenere le condizioni nazionali applicabili prima del 3 luglio 2004 con riguardo all'accettazione della certificazione antirabbica.
Storico versioni
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