Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 mar 2004
In deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE, e con riguardo alla certificazione antirabbica, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale tra gli Stati membri e dai paesi terzi di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato di formato diverso dai modelli previsti in dette decisioni, sempreché questo soddisfi i seguenti requisiti: a) è stato rilasciato prima del 3 luglio 2004; b) il suo periodo di validità non è ancora scaduto; e c) attesta il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 998/2003. Tuttavia, il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia possono mantenere le condizioni nazionali applicabili prima del 3 luglio 2004 con riguardo all'accettazione della certificazione antirabbica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:301:oj#art-1