Art. 25
Funzioni di depositario di accordi e convenzioni
In vigore dal 22 mar 2004
Quando il segretario generale è designato depositario di un accordo concluso in base all' del trattato sull'Unione europea o dalla Comunità e da uno o più Stati o organizzazioni internazionali, di una convenzione conclusa tra Stati membri o di una convenzione stabilita in forza dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi o convenzioni sono depositati presso la sede del Consiglio.
In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi o convenzioni di cui trattasi.
Storico versioni
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