Art. 2

Consultazione per quanto concerne i documenti di terzi

In vigore dal 22 mar 2004
1.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell', paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che esso non sarà divulgato, il terzo interessato è consultato se: a) si tratta di un documento sensibile, quale definito all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001; b) il documento proviene da uno Stato membro; e è stato sottoposto al Consiglio anteriormente al 3 dicembre 2001, lo Stato membro in questione ha chiesto di non divulgarlo senza il suo previo accordo. 2.   In tutti gli altri casi, qualora il Consiglio riceva una domanda riguardante un documento di terzi in suo possesso, il segretariato generale, ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, consulta il terzo interessato a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell', paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che esso deve o non deve essere divulgato. 3.   Il terzo è consultato per iscritto (anche tramite posta elettronica) e dispone di un termine ragionevole per rispondere, tenendo conto dei termini di cui all' del regolamento (CE) n. 1049/2001. Nei casi di cui al paragrafo 1 il terzo è invitato ad esprimere il suo parere per iscritto. 4.   Qualora il documento non rientri tra quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), e il segretariato generale, sulla scorta del parere negativo del terzo, non ritenga applicabile l', paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, la questione è demandata al Consiglio. Se il Consiglio prevede di divulgare il documento, il terzo è immediatamente informato, per iscritto, dell'intenzione del Consiglio di divulgare il documento dopo un periodo di almeno dieci giorni lavorativi. Nel contempo si richiama l'attenzione del terzo sull'articolo 243 del trattato che istituisce le Comunità europee.
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