Art. 22

In vigore dal 22 mar 2004
«I membri del Consiglio formulano le loro osservazioni sulle proposte di codificazione ufficiale dei testi legislativi entro trenta giorni lavorativi successivi alla diffusione delle proposte stesse da parte del segretario generale. I membri del Consiglio assicurano che l'esame delle disposizioni di una proposta di rifusione di testi legislativi riprese dall'atto precedente senza modifiche sostanziali si svolga conformemente ai principi previsti per l'esame delle proposte di codificazione.» (17)  I paragrafi 1 e 2, primo comma, riprendono l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato CE. (18)  Compresa la politica europea di sicurezza e difesa e la cooperazione allo sviluppo. (19)  Compreso il bilancio. (20)  Compresa la protezione civile. (21)  Compreso il turismo. (22)  Compresi gli audiovisivi. (23)  Cfr. dichiarazione di cui alla lettera l) seguente: l) Allegato I, secondo comma: “La presidenza strutturerà gli ordini del giorno del Consiglio in maniera tale da agevolare la partecipazione dei rappresentanti nazionali interessati raggruppando punti dell'ordine del giorno correlati fra loro, in particolare nel caso in cui una determinata formazione del Consiglio debba trattare gruppi di temi chiaramente delineabili.” (24)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (25)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera m) seguente: m) Allegato III, paragrafo 1, lettera h) “Il Consiglio conferma che la regola attuale secondo cui i testi che servono come base alle sue deliberazioni sono redatti in tutte le lingue continuerà ad applicarsi.” (26)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera n) seguente: n) Allegato IV, sezione A, paragrafo 4, lettera a), punto ii) “Il Consiglio rammenta che, nei casi in cui i trattati prevedono che un atto non sia applicabile a tutti o in tutti gli Stati membri, è necessario evidenziarne chiaramente l'applicazione territoriale nella motivazione e nel contenuto dell'atto stesso.”
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Art. 22 Decisione (UE) 2004/338 — Testo vigente | Portale Normativo