Art. 11

Documenti direttamente accessibili al pubblico

In vigore dal 22 mar 2004
1.   Il presente articolo si applica a tutti i documenti del Consiglio, purché non classificati e non pregiudica la possibilità di presentare una domanda scritta conformemente all' del regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Ai fini del presente articolo si intende per: — diffusione: la distribuzione della versione finale di un documento ai membri del Consiglio, ai loro rappresentanti o ai loro delegati, — documenti legislativi: i documenti relativi all'esame e all'adozione di un atto legislativo quale definito all' del regolamento interno del Consiglio. 3.   Il segretariato generale rende accessibili al pubblico i seguenti documenti, non appena diffusi: a) documenti di cui né il Consiglio né uno Stato membro è l'autore, che sono stati resi accessibili al pubblico dall'autore o con l'accordo di questi; b) ordini del giorno provvisori di sessioni delle varie formazioni del Consiglio; c) testi adottati dal Consiglio e destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4.   Purché non siano chiaramente coperti da una delle eccezioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1049/2001, il segretariato generale può inoltre rendere accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti: a) ordini del giorno provvisori di comitati e gruppi di lavoro; b) altri documenti, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni, in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori, che non riflettono posizioni individuali delle delegazioni, esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico. 5.   Oltre ai documenti menzionati ai paragrafi 3 e 4, il segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti legislativi: a) note di trasmissione e copie di lettere riguardanti atti legislativi trasmessi al Consiglio da altre istituzioni o organi dell'Unione europea o, fatto salvo l', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001, da uno Stato membro; b) note sottoposte al Coreper e/o al Consiglio per approvazione (note punti I/A e punti A), nonché il progetto di atti legislativi cui esse fanno riferimento; c) decisioni adottate dal Consiglio nel corso della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE e testi allegati approvati dal comitato di conciliazione. 6.   Dopo l'adozione di una delle decisioni di cui al paragrafo 5, lettera c), o l'adozione definitiva dell'atto di cui trattasi, il segretariato generale rende accessibili al pubblico i documenti legislativi riguardanti tale atto che sono stati elaborati prima della presente decisione e che non sono coperti da una delle eccezioni di cui all', paragrafi 1 e 2, e all', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori (risultati dei lavori), esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico. A richiesta di uno Stato membro, i documenti che rientrano nel primo comma e che riflettono la posizione individuale della delegazione di tale Stato membro in sede di Consiglio non sono resi accessibili al pubblico ai sensi della presente decisione. ALLEGATO III 1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento interno qui di seguito elencate e per le decisioni per le quali, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i: a) , paragrafo 3, secondo comma (tenuta di una sessione in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo); b) , paragrafo 7 (iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli che figurano all'ordine del giorno provvisorio); c) , paragrafo 8 (mantenimento quale punto B dell'ordine del giorno di un punto A che altrimenti avrebbe dovuto essere ritirato dall'ordine del giorno); d) , paragrafo 2, per quanto concerne la presenza della sola Banca centrale europea (deliberazioni senza la presenza della Banca centrale europea); e) , paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), secondo e terzo comma (pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e dei punti di tale verbale relativi all'adozione di una posizione comune nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea; pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e dei punti di tale verbale relativi a casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2); f) , paragrafo 1, secondo comma (apertura della procedura di voto); g) , paragrafo 1 (ricorso alla procedura scritta); h) , paragrafo 1 (decisione di deliberare e di decidere, in via eccezionale, sulla base di documenti e di progetti che non sono redatti in tutte le lingue) (25); i) , paragrafo 2, lettere a) e b) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una iniziativa presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea); j) , paragrafo 2, lettere c) e d) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una posizione comune adottata sulla base dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea o di talune direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri); k) , paragrafo 4, lettera c) (pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di eventuali misure di attuazione o di applicazione delle decisioni o convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea); l) , paragrafo 5 (pubblicazione o meno nella Gazzetta ufficiale delle decisioni prese da un organo istituito da un accordo internazionale). 2. Un membro del Consiglio o del Coreper non può avvalersi delle seguenti disposizioni del presente regolamento interno in relazione a decisioni per le quali, in base ai trattati, non può prendere parte alla votazione: a) , paragrafo 8 (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere il ritiro di un punto A dall'ordine del giorno); b) , paragrafo 1, secondo comma (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere l'apertura della procedura di voto); c) , paragrafo 3 (possibilità per un membro del Consiglio di ricevere una delega di voto); d) , paragrafo 2 (possibilità per ciascun membro del Consiglio di opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nella lingua che egli designa). ALLEGATO IV METODI DI LAVORO PER UN CONSIGLIO ALLARGATO Preparazione delle riunioni 1. La presidenza vigila affinché un gruppo di lavoro o un comitato trasmetta un fascicolo al Coreper solo quando vi siano ragionevoli prospettive di progresso o chiarimento delle posizioni a quel livello. Per contro, i fascicoli sono rinviati a un gruppo di lavoro o a un comitato solo se necessario e, comunque, solo se corredati del mandato di trattare problemi precisi e ben definiti. 2. La presidenza adotta le misure necessarie per far avanzare i lavori tra le riunioni. Essa potrà, ad esempio, con l'accordo del gruppo di lavoro o del comitato, avviare nel modo più efficace possibile le consultazioni necessarie su problemi specifici al fine di riferire su eventuali soluzioni al gruppo o comitato interessato. Essa potrà altresì condurre consultazioni scritte chiedendo alle delegazioni di rispondere per iscritto a una proposta prima della successiva riunione del gruppo di lavoro o del comitato. 3. Se del caso, le delegazioni espongono per iscritto, prima dello svolgimento di una riunione, le posizioni che probabilmente assumeranno in tale riunione. Qualora ciò comporti proposte di modifica di un testo, esse suggeriscono una precisa formulazione del testo. Ove possibile, i contributi scritti sono presentati congiuntamente dalle delegazioni che condividono la medesima posizione. 4. Il Coreper evita di rifare il lavoro già svolto nel quadro della preparazione dei suoi lavori. Ciò vale segnatamente per i punti I, le informazioni relative all'organizzazione e all'ordine dei punti trattati e le informazioni riguardanti l'ordine del giorno e l'organizzazione delle future riunioni del Consiglio. Ove possibile, le delegazioni sollevano i punti Varie in sede di preparazione dei lavori del Coreper anziché in sede di Coreper stesso. 5. La presidenza trasmette alle delegazioni, il più presto possibile in sede di preparazione dei lavori del Coreper, tutte le informazioni necessarie per consentire un'accurata preparazione del medesimo, incluse le informazioni sugli obiettivi che la presidenza conta di raggiungere al termine dell'esame di ciascun punto dell'ordine del giorno. Inversamente, la presidenza incoraggia, se del caso, le delegazioni a informare le altre delegazioni nel corso della preparazione dei lavori del Coreper sulle posizioni che esse assumeranno in sede di Coreper. In tale contesto la presidenza mette a punto l'ordine del giorno del Coreper. Se le circostanze lo richiedono, la presidenza può convocare con maggiore frequenza i gruppi di preparazione dei lavori del Coreper. Svolgimento delle riunioni 6. Nessun punto è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio a soli fini di presentazione da parte della Commissione o di membri del Consiglio, a meno che non sia previsto un dibattito su nuove importanti iniziative. 7. La presidenza si astiene dall'iscrivere all'ordine del giorno del Coreper punti meramente informativi. Le informazioni in questione, quali l'esito delle riunioni svoltesi in un'altra sede o con uno Stato terzo o un'altra istituzione, le questioni procedurali o organizzative e altre sono di preferenza trasmesse alle delegazioni nel quadro della preparazione dei lavori del Coreper, se possibile ogni volta per iscritto, e non sono ripresentate in sede di Coreper. 8. All'inizio di una riunione la presidenza fornisce le eventuali ulteriori informazioni necessarie in merito al suo svolgimento, indicando in particolare il lasso di tempo che prevede di dedicare ad ogni punto. Essa si astiene dal procedere a lunghe introduzioni nonché dal ripetere informazioni già note alle delegazioni. 9. All'inizio di una discussione su un punto sostanziale la presidenza, a seconda del tipo di dibattito richiesto, indica alle delegazioni la durata massima consentita per i relativi interventi. Nella maggioranza dei casi gli interventi non dovrebbero superare i due minuti. 10. In linea di massima sono preclusi giri di tavolo completi; dovrebbero svolgersi soltanto in circostanze eccezionali, per questioni specifiche; in tal caso la presidenza stabilisce il tempo degli interventi. 11. La presidenza inquadra per quanto possibile il dibattito, in particolare chiedendo alle delegazioni di esprimersi in merito ai testi di compromesso o a proposte specifiche. 12. Nel corso e al termine delle riunioni la presidenza si astiene dal procedere a lunghe sintesi delle discussioni intercorse, limitandosi a brevi conclusioni sui risultati raggiunti quanto al merito e/o a una conclusione di procedura. 13. Le delegazioni evitano di tornare su punti già sollevati da precedenti oratori. I loro interventi sono sintetici, sostanziali e pertinenti. 14. Si incoraggiano le delegazioni schierate su posizioni simili a consultarsi per raggiungere una posizione comune su un punto specifico, da far presentare a un unico portavoce. 15. Nel discutere un testo, le delegazioni presentano per iscritto proposte redazionali concrete anziché limitarsi a esprimere il proprio disaccordo su una particolare proposta. 16. Salvo diversa indicazione della presidenza, le delegazioni si astengono dal prendere la parola in caso di accordo su una particolare proposta: il silenzio è interpretato come accordo di massima. ALLEGATO V DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMA DEGLI ATTI A.   Forma dei regolamenti 1. I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché i regolamenti del Consiglio, contengono: a) il titolo regolamento, un numero d'ordine, la data dell'adozione e l'indicazione del loro oggetto; b) rispettivamente la formula Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea o la formula Il Consiglio dell'Unione europea; c) l'indicazione delle disposizioni sulla base delle quali il regolamento è adottato, precedute dalla parola visto; d) la menzione delle proposte presentate e dei pareri espressi; e) la motivazione del regolamento, preceduta dalla formula considerando quanto segue:; i considerando sono numerati; f) rispettivamente la formula hanno adottato il presente regolamento o la formula ha adottato il presente regolamento, seguita dal dispositivo del regolamento. 2. I regolamenti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in capi e sezioni. 3. L'ultimo articolo di un regolamento stabilisce la data dell'entrata in vigore qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. 4. L'ultimo articolo di un regolamento è seguito: a) i) dalla formula: Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; oppure ii) dalla formula: Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea, nei casi in cui un atto non sia applicabile a e in tutti gli Stati membri (26); b) dalla formula: Fatto a …, addì …; la data è quella in cui il regolamento è stato adottato; e c) se trattasi: i) di un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dalla formula: “Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente” seguita dai nomi del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento; ii) di un regolamento del Consiglio, dalla formula: “Per il Consiglio Il presidente” seguita dal nome del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento. B.   Forma delle direttive, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri (trattato CE) 1. Le direttive e le decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché le direttive e le decisioni del Consiglio recano il titolo direttiva o decisione. 2. Le raccomandazioni e i pareri formulati dal Consiglio recano il titolo raccomandazione o parere. 3. Le disposizioni previste al punto A per i regolamenti, si applicano, con gli opportuni adattamenti e fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato CE, alle direttive e alle decisioni. C.   Forma delle strategie comuni del Consiglio europeo, delle azioni comuni e delle posizioni comuni di cui all' del trattato sull'Unione europea. Le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni a norma dell' del trattato sull'Unione europea recano rispettivamente i titoli: a) Strategia comune del Consiglio europeo, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto; b) Azione comune del Consiglio, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto; c) Posizione comune del Consiglio, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto. D.   Forma delle posizioni comuni, delle decisioni quadro, delle decisioni e delle convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea Le posizioni comuni, le decisioni quadro, le decisioni e le convenzioni a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea recano rispettivamente i titoli: a) Posizione comune del Consiglio, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto; b) Decisione quadro del Consiglio, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto; c) Decisione del Consiglio, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto; d) Convenzione stabilita dal Consiglio in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea e l'indicazione del suo oggetto. » Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004. Per il Consiglio Il Presidente B. COWEN (1)  Decisione del Consiglio del 22 luglio 2002 relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 230 del 28 agosto 2002, pag. 7). (2)  Questo paragrafo riprende l'articolo 204 del trattato CE. (3)  Questo paragrafo riprende la lettera b) dell'articolo unico del protocollo sulle sedi delle istituzioni e di alcuni organismi e servizi delle Comunità europee nonché dell'Europol allegato ai trattati. (4)  Cfr. le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) seguenti: a) , paragrafi 1 e 2 «Il presidente si adopera per garantire che, in linea di massima, l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione del Consiglio dedicata all'attuazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato CE e del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché la documentazione relativa ai punti che vi figurano pervengano ai membri del Consiglio almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione stessa.» b) «Fatto salvo l', paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, conformemente al quale nei casi che richiedono una decisione rapida una riunione straordinaria del Consiglio può essere convocata entro un termine molto breve, il Consiglio è consapevole dell'esigenza che le questioni di politica estera e di sicurezza comune siano trattate in maniera rapida ed efficace. Le disposizioni di cui all' non impediscono il soddisfacimento di tale esigenza.» (5)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera c) seguente: c) , paragrafo 1, lettera b) «L' sarà attuato nel modo seguente: la presidenza indicherà nell'ordine del giorno provvisorio, utilizzando le parole deliberazione pubblica, i punti sui quali il Consiglio procederà al voto alla fine delle deliberazioni. Questa soluzione di ordine pratico non pregiudica la norma prevista dall', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio.» (6)  Questo paragrafo riprende l'articolo 206 del trattato CE. (7)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera d) seguente: d)
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