Art. 3

In vigore dal 9 mar 2004
L'Austria adotta tutti i provvedimenti necessari per adeguare retroattivamente la misura, secondo gli impegni assunti dalle autorità austriache con la lettera del 5 dicembre 2003.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/565 — Testo vigente | Portale Normativo