Art. 3
In vigore dal 9 mar 2004
L'Austria adotta tutti i provvedimenti necessari per adeguare retroattivamente la misura, secondo gli impegni assunti dalle autorità austriache con la lettera del 5 dicembre 2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:565:oj#art-3