Art. 8
Documenti accessibili d'ufficio al pubblico
In vigore dal 4 mar 2004
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai documenti redatti o ricevuti dopo la data di applicabilità effettiva del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. I seguenti documenti sono automaticamente consegnati su domanda e, per quanto possibile, resi direttamente accessibili con mezzi elettronici:
a)
i documenti provenienti da terzi che sono già stati divulgati dal loro autore o con la sua approvazione;
b)
i documenti già divulgati a seguito di una domanda precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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