Art. 8

Documenti accessibili d'ufficio al pubblico

In vigore dal 4 mar 2004
1.   Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai documenti redatti o ricevuti dopo la data di applicabilità effettiva del regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   I seguenti documenti sono automaticamente consegnati su domanda e, per quanto possibile, resi direttamente accessibili con mezzi elettronici: a) i documenti provenienti da terzi che sono già stati divulgati dal loro autore o con la sua approvazione; b) i documenti già divulgati a seguito di una domanda precedente.
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