Art. 4

Trattamento delle domande di conferma

In vigore dal 4 mar 2004
1.   Il direttore dell'Agenzia adotta le decisioni di rifiuto all'accesso relative alle domande di conferma e ne informa il consiglio di amministrazione dell'Agenzia. 2.   Al richiedente è comunicata per iscritto, eventualmente con mezzi elettronici, la decisione che lo informa del suo diritto di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado o di presentare una denuncia presso il Mediatore europeo.
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Trattamento delle domande di conferma (Art. 4 Decisione (UE) 2004/508) — Testo vigente | Portale Normativo