Art. 4
Trattamento delle domande di conferma
In vigore dal 4 mar 2004
1. Il direttore dell'Agenzia adotta le decisioni di rifiuto all'accesso relative alle domande di conferma e ne informa il consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
2. Al richiedente è comunicata per iscritto, eventualmente con mezzi elettronici, la decisione che lo informa del suo diritto di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado o di presentare una denuncia presso il Mediatore europeo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:508:oj#art-4