Art. 3
In vigore dal 18 feb 2004
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania comunica alla Commissione i provvedimenti adottati e che intende adottare per conformarvisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:345:oj#art-3