Art. 1
In vigore dal 18 feb 2004
1. I seguenti provvedimenti, adottati a favore del gruppo Bankgesellschaft Berlin AG («BGB»), rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE:
a)
apporto di capitale per l'ammontare di 1,755 miliardi di EUR, a cura del Land Berlino nell'agosto del 2001;
b)
garanzie («protezione contro i rischi») con valore nominale massimo di 21,6 miliardi di EUR, concesse dal Land Berlino in data 20 dicembre 2001 e 16 aprile 2002;
c)
accordo del 26 dicembre 2002, siglato fra il Land Berlino e la Landesbank Berlin («LBB»), sulla gestione di eventuali rivendicazioni del Land Berlino nei confronti della LBB, in seguito alla decisione definitiva della Commissione nel caso pendente C 48/2002.
2. Gli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune, se la Germania assolve completamente agli impegni resi noti con comunicazione del governo tedesco in data 6 febbraio 2004 e riassunti nell', paragrafo 1, nonché nell'allegato della presente decisione, e nella misura in cui gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera c), non determinano, entro il 1o gennaio 2004, un superamento della quota relativa al patrimonio di base del 6,0 % del gruppo BGB [tenendo conto dello scorporo della IBB ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d)].
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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