Art. 1

In vigore dal 13 mag 2003
1.   L’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di Kahla Porzellan GmbH relativo alla misura 8: i proventi derivanti dall’utilizzo dei terreni dell’impresa e impiegati per la copertura dei crediti garantiti dalla Treuhand, non è compatibile con il mercato comune. 2.   I seguenti aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Kahla/Thüringen Porzellan GmbH sono incompatibili con il mercato comune: a) misura 11: una partecipazione di capitale di TIB; b) misura 12: un prestito partecipativo di TIB; c) misure 13, 14, 23 e 30: garanzie del 90 % del Land Turingia; d) misura 15: una sovvenzione del Land Turingia; e) misura 16: un prestito coperto da capitale proprio concesso da una banca statale; f) misura 21: un prestito concesso da una banca statale; g) misura 26: sovvenzioni a favore dell’occupazione; h) misura 27: misure per l’integrazione di lavoratori, per la partecipazione a fiere e per la pubblicità; i) misura 32: misure a favore di ricerca e sviluppo, integrazione di lavoratori, partecipazione a fiere e riduzioni di costi.
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Art. 1 Decisione (UE) 2006/239 — Testo vigente | Portale Normativo