Art. 2

Misure d'autorizzazione e di controllo dell'autorità competente

In vigore dal 12 mag 2003
1.   L'autorità competente può concedere un'autorizzazione alla persona responsabile dell'alimentazione degli uccelli necrofagi di cui all'. 2.   L'autorità competente concede l'autorizzazione soltanto in base a quanto prescritto al paragrafo 1 se risultano soddisfatti i requisiti specifici di cui alla parte B dell'allegato. 3.   L'autorità competente adotta tutte le misure necessarie di supervisione e controllo dell'ottemperanza ai requisiti specifici di cui alla parte B dell'allegato. Tali misure includono una stretta supervisione dello stato di salute degli animali della regione in cui l'alimentazione ha luogo, come pure un'adeguata sorveglianza della TSE che comporti regolare prelievo di campioni ed esami di laboratorio. I campioni comprendono campioni prelevati da animali che mostrano sintomi neurologici e da vecchi animali riproduttori
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Misure d'autorizzazione e di controllo dell'autorità competente (Art. 2 Decisione (UE) 2003/322) — Testo vigente | Portale Normativo