Art. 1

Applicazione delle modalità sull'alimentazione di uccelli necrofagi con materiali della categoria 1

In vigore dal 12 mag 2003
Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2), lettera d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo possono autorizzare l'utilizzo di corpi interi di animali morti suscettibili di contenere materiali a rischio specifico di cui all', paragrafo 1, lettera b, punto ii), di detto regolamento per l'alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi, come stabilito alla parte A dell'allegato alla presente decisione.
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