Art. 2
In vigore dal 18 mar 1991
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare la notifica della Comunità economica europea. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU n. L 29 del 4. 2. 1991, pag. 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:1991:152:oj#art-2