Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 mar 1991
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare la notifica della Comunità economica europea. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1) GU n. L 29 del 4. 2. 1991, pag. 4.
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