Art. 2

In vigore dal 13 mar 1991
Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato il governo belga deve modificare le condizioni di tali crediti per ricondurle a livelli massimi rispettivamente del 26 % in equivalente sovvenzione per quanto concerne le prime tre navi menzionte all', e del 16 % per quanto concerne i quattro rimorchiatori, la nave soccorso e ricupero e il sottomarino turistico, livelli corrispondenti al massimale fissato dalla Commissione per il 1989 conformemente all', paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 87/167/CEE.
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