Art. 1

In vigore dal 13 mar 1991
I crediti per un'equivalente sovvenzione del 35 % concessi dal governo belga alla compagnia ETM per la costruzione di due navi frigorifero, alla compagnia NV Shipfinance per la costruzione di un ferry RO/RO nel cantiere Boelwerf e alla compagnia NV Van Redding en Scheepsdienst per la costruzione di quattro rimorchiatori nel cantiere NV Scheepswerf Ruppelmonde, nonché i crediti per un'equivalente sovvenzione del 23,5 % concessi allo stesso armatore per la costruzione di una nave soccorso e ricupero nel cantiere Fulton Marine e all'armatore Scan Dive Belgium per la costruzione di un sottomarino turistico nel cantiere di Boelwerf, sono incompatibili con il mercato comune, in quanto non rispettano le disposizioni dell', paragrafo 2 e dell' paragrafi 1, 2, 3 e 4 della direttiva 87/167/CEE.
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