Art. 2

In vigore dal 6 feb 1991
Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a concedere, per l'anno 1989, un aiuto complementare per la consegna di carbone e coke all'industria siderurgica della Comunità, pari a 982 milioni di marchi tedeschi. L'importo totale della misura per l'anno 1989 è pertanto di 3 847 milioni di marchi tedeschi.
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