Art. 1

In vigore dal 6 feb 1991
Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a concedere all'industria carboniera della Repubblica federale di Germania, per l'anno civile 1990, un aiuto di 4 028 milioni di marchi tedeschi. Tale importo è ripartito come segue: 1) un importo pari a 3 550 milioni di marchi tedeschi per la consegna di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità; 2) un importo pari a 152 milioni di marchi tedeschi per mantenere i minatori nelle miniere in sotterraneo (Bergmannspraemie); 3) un importo pari a 20 milioni di marchi tedeschi per aiuto alla copertura di ammortamenti speciali; 4) un importo pari a 306 milioni di marchi tedeschi per aiuto al finanziamento delle prestazioni sociali nell'industria carboniera per coprire la differenza tra gli oneri sociali effettivi e normali.
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