Art. 2

In vigore dal 27 nov 1990
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI ALLEGATO I Criteri da prendere in considerazione per i programmi di eradicazione I programmi di eradicazione devono comprendere almeno: 1) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia; 2) un'analisi dei costi prevedibili e una stima degli utili previsti del programma; 3) la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza; 4) la designazione di un'autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma; 5) la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma; 6) un regime che garantisca l'obbligo di dichiarare la presunzione o la conferma di un caso o di un focolaio di malattia nella zona interessata; 7) le procedure di controllo stabilite nel programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali suscettibili di essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate; 8) un sistema di registrazione delle aziende interessate dal programma; 9) misure che permettano di individuare l'origine degli animali; 10) i vari statuti applicabili alle aziende od alle zone e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito dei singoli statuti, nonché le condizioni applicabili ai movimenti degli animali tra i vari statuti e le conseguenze da trarre in caso di perdita di statuto; 11) se necessario, la definizione dei metodi di analisi, prove e campionario in funzione della malattia; 12) le misure da prendere in caso di risultato positivo costatato in particolare durante un controllo effettuato conformemente alle disposizioni del programma. Queste misure devono comprendere tutti i mezzi necessari alla rapida eradicazione della malattia, in funzione dei dati epidemiologici e dei metodi profilattici tipici della stessa, ad esempio: a) l'abbattimento degli animali malati o contagiati, ovvero che si sospetta siano malati o contagiati con: - distruzione delle carcasse o loro utilizzo dopo trattamento, per scopi diversi dall'alimentazione umana, purché i tipi di trattamento utilizzati offrano garanzie sufficienti in materia di protezione della salute dell'uomo e/o della salute degli animali; - ulteriore utilizzo delle carni, purché questo non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo; b) distruzione di qualsiasi prodotto suscettibile di trasmettere la malattia o trattamento di quest'ultimo in modo da evitare ogni contagio; c) procedimento di disinfezione delle aziende infette; d) scelte in materia di terapia e di profilassi; e) procedimento di ripopolamento con animali sani, nelle aziende in cui si è proceduto all'abbattimento; f) istituzione di una zona di sorveglianza attorno all'azienda infetta; 13) se necessario, le norme volte, in caso di abbattimento degli animali, ad un adeguato indennizzo degli allevatori nel modo più rapido possibile; 14) l'impegno dell'autorità di cui al punto 4 di informare in modo regolare ed adeguato i servizi della Commissione. ALLEGATO II Criteri da prendere in considerazione per i programmi di sorveglianza I programmi di sorveglianza devono almeno comprendere: 1) i criteri di cui ai punti da 1 a 9, 12, 13 e 14 dell'allegato I; 2) un regime di prove di sorveglianza, fondato su una ricerca sierologica, microbiologica, patologica od epidemiologica o qualsiasi altro metodo adeguato alla malattia; 3) un regime che consenta di controllare l'assenza della malattia, alla luce della sua epidemiologia.
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Art. 2 Decisione (UE) 1990/638 — Testo vigente | Portale Normativo