Art. 2
In vigore dal 27 nov 1990
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI
ALLEGATO I
Criteri da prendere in considerazione per i programmi di eradicazione I programmi di eradicazione devono comprendere almeno:
1) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia;
2) un'analisi dei costi prevedibili e una stima degli utili previsti del programma;
3) la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza;
4) la designazione di un'autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma;
5) la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma;
6) un regime che garantisca l'obbligo di dichiarare la presunzione o la conferma di un caso o di un focolaio di malattia nella zona interessata;
7) le procedure di controllo stabilite nel programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali suscettibili di essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate;
8) un sistema di registrazione delle aziende interessate dal programma;
9) misure che permettano di individuare l'origine degli animali;
10) i vari statuti applicabili alle aziende od alle zone e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito dei singoli statuti, nonché le condizioni applicabili ai movimenti degli animali tra i vari statuti e le conseguenze da trarre in caso di perdita di statuto;
11) se necessario, la definizione dei metodi di analisi, prove e campionario in funzione della malattia;
12) le misure da prendere in caso di risultato positivo costatato in particolare durante un controllo effettuato conformemente alle disposizioni del programma. Queste misure devono comprendere tutti i mezzi necessari alla rapida eradicazione della malattia, in funzione dei dati epidemiologici e dei metodi profilattici tipici della stessa, ad esempio:
a) l'abbattimento degli animali malati o contagiati, ovvero che si sospetta siano malati o contagiati con:
- distruzione delle carcasse o loro utilizzo dopo trattamento, per scopi diversi dall'alimentazione umana, purché i tipi di trattamento utilizzati offrano garanzie sufficienti in materia di protezione della salute dell'uomo e/o della salute degli animali;
- ulteriore utilizzo delle carni, purché questo non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo;
b) distruzione di qualsiasi prodotto suscettibile di trasmettere la malattia o trattamento di quest'ultimo in modo da evitare ogni contagio;
c) procedimento di disinfezione delle aziende infette;
d) scelte in materia di terapia e di profilassi;
e) procedimento di ripopolamento con animali sani, nelle aziende in cui si è proceduto all'abbattimento;
f) istituzione di una zona di sorveglianza attorno all'azienda infetta;
13) se necessario, le norme volte, in caso di abbattimento degli animali, ad un adeguato indennizzo degli allevatori nel modo più rapido possibile;
14) l'impegno dell'autorità di cui al punto 4 di informare in modo regolare ed adeguato i servizi della Commissione.
ALLEGATO II
Criteri da prendere in considerazione per i programmi di sorveglianza I programmi di sorveglianza devono almeno comprendere:
1) i criteri di cui ai punti da 1 a 9, 12, 13 e 14 dell'allegato I;
2) un regime di prove di sorveglianza, fondato su una ricerca sierologica, microbiologica, patologica od epidemiologica o qualsiasi altro metodo adeguato alla malattia;
3) un regime che consenta di controllare l'assenza della malattia, alla luce della sua epidemiologia.
Storico versioni
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