Art. 1

In vigore dal 27 nov 1990
Per essere approvati nel quadro dell'azione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, i programmi che gli Stati membri presentano alla Commissione devono rispettare: - per quanto riguarda i programmi di eradicazione, i criteri indicati nell'allegato I; - per quanto riguarda i programmi di sorveglianza, i criteri indicati nell'allegato II.
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