Art. 3

In vigore dal 12 nov 1990
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 12 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1987, pag. 1. (1) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.
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