Art. 2

In vigore dal 12 nov 1990
Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all' nonché, nella mi sura in cui sono necessarie per la sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca sono applicabili anche ai pescherecci che battono bandiera spagnola e che sono registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base») alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (1).
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