Art. 2
In vigore dal 9 nov 1990
L'Italia comunica alla Commissione ed agli altri Stati membri, anteriormente al 1o giugno 1990, i quantitativi importati in forza della presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui alla lettera g ) dell'allegato; una copia di ciascuno dei certificati fitosanitari deve essere inviata alla Commissione .
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