Art. 1
In vigore dal 9 nov 1990
1 . Sono approvate, alle condizioni di cui al paragrafo 2 e fatte salve le direttive 66/403/CEE e 70/457/CEE, le deroghe previste dall'Italia _ conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c ), punto iii ) della direttiva 77/93/CEE e in relazione con l'allegato IV, parte A, punto 24, terzo trattino della stessa _ all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a ), terzo trattino della direttiva 77/93/CEE per quanto concerne i requisiti prescritti nell'allegato IV, parte A, punto 25 relativamente ai tuberi-seme di patata della varietà Sieglinde, originari della Polonia .
2 . Ai fini del paragrafo 1, si applicano le condizioni stabilite in allegato .
Storico versioni
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