Art. 2

Composizione, designazione e durata della Consulta

In vigore dal 6 giu 2026
Composizione, designazione e durata della Consulta 1. La Consulta è presieduta da un dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ed è composta da ulteriori 14 membri, designati dalle amministrazioni e dalle associazioni di cui al comma 2, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. 2. La Consulta è composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti 14 componenti: a) un rappresentante del Ministro della salute; b) due rappresentanti designati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) un rappresentante designato dalla Guardia di Finanza; d) un rappresentante dell'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili; e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui uno per ciascuna area geografica nord, centro e sud; f) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); g) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), scelto tra i titolari degli organi delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, presenti nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», operanti nel settore del gioco d'azzardo; h) un rappresentante designato dall'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; i) due rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei concessionari del gioco pubblico; l) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria degli esercenti maggiormente rappresentative. 3. Il Presidente e i componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina. Nell'eventualità che il mandato dei singoli componenti cessi anticipatamente rispetto al triennio, il componente subentrante a quello cessato resta in carica soltanto per la residua parte del mandato del componente cessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2026-03-06;90#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo