Titolo IV

Art. 37

Sospensione e cessazione giochi esistenti

In vigore dal 27 gen 2026
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può, per rilevanti motivi di interesse pubblico, provvedere, con proprie determinazioni direttoriali, a sospendere per un periodo determinato, non superiore ad un anno, una o più formule di giochi numerici ed eventualmente a dichiararne la cessazione. 2. L'efficacia della sospensione o della cessazione deve tener conto delle giocate eventualmente già effettuate e dei tempi tecnici di implementazione delle soluzioni necessarie.
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