Titolo III

Art. 34

Fondi

In vigore dal 27 gen 2026
1. La gestione della raccolta di gioco è effettuata tramite appositi conti correnti bancari fruttiferi dedicati. 2. Per ognuno dei giochi numerici a totalizzatore nazionale possono essere previsti uno o più fondi corrispondenti ad altrettanti conti correnti bancari fruttiferi. 3. I fondi di cui al comma 2 sono alimentati da una quota del montepremi, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco. 4. Al fine di garantire la quota minima di ripartenza di una categoria di vincita, nonché il pagamento di determinate categorie di vincita, le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la riassegnazione al montepremi di specifiche quote da uno dei fondi, garantendo, in ogni caso, una giacenza minima del fondo medesimo. 5. Nel caso in cui, per ogni concorso, l'ammontare presente nel fondo non sia sufficiente a garantire il pagamento dell'intero importo previsto per determinate categorie di vincita, il concessionario può prelevare l'importo necessario al pagamento delle vincite da un altro dei fondi istituiti, ovvero, in caso di incapienza, è tenuto ad anticipare le somme necessarie al pagamento delle vincite. 6. In tutti i casi di utilizzo di fondi o di anticipi ai sensi del comma 5, il concessionario è tenuto a ripristinare la contabilità specifica dei singoli fondi, ovvero a recuperare quanto anticipato con uno o più prelievi dal fondo di riferimento, fornendo adeguata rendicontazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
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