Art. 6

Termini per le prestazioni

In vigore dal 1 ott 2025
1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale. 2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità. 3. I termini del collaudo sono quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonché dalle norme specifiche di settore. 4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività. 5. Il R.U.P. cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni. 6. Le prestazioni del R.U.P. cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.
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