Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 ott 2025
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso gli uffici del Ministero per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, relative a procedure di gara indette dal Ministero ovvero relative a procedure di gara effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, opere, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, opere, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti.
2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
attività di responsabile unico del procedimento;
attività del direttore d'esecuzione del contratto ovvero di direzione lavori;
attività di valutazione preventiva dei progetti;
attività di programmazione della spesa per investimenti;
attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
collaudatore statico.
Storico versioni
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Prourn:nir:agricoltura.alimentare.foreste.ministero.sovranita:decreto:2025-07-14;129#art-2