Art. 6

Destinatari delle iniziative formative di carattere territoriale

In vigore dal 5 apr 2025
Destinatari delle iniziative formative di carattere territoriale 1. Le Regioni individuano i soggetti cui destinare le iniziative formative, anche attraverso gli strumenti di cui all', comma 2, tra: a) il personale del Servizio sanitario regionale; b) il personale degli ambiti territoriali sociali, sentita l'ANCI regionale; c) il personale del collocamento mirato; d) il personale dei Comuni, sentita l'ANCI regionale; e) esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali e educatori, che operano in regime convenzionato o in enti che hanno un rapporto convenzionale con pubbliche amministrazioni; f) il personale scolastico; g) il personale delle università e degli enti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; h) i referenti degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano in favore delle persone con disabilità; i) i referenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222; l) persone con disabilità e loro familiari; m) referenti di altri enti pubblici ritenuti dalla singola Regione interessati dalle attività, stante l'organizzazione del territorio.
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