Art. 2
Piani formativi
In vigore dal 5 apr 2025
1. Le iniziative formative integrate sono previste:
a) dal piano formativo a carattere nazionale per i territori ove non si svolgono le sperimentazioni di cui all' del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
b) dai piani formativi territoriali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) del decreto legislativo.
2. I piani di cui al comma 1:
a) stabiliscono il sillabo delle attività formative e i relativi obiettivi di apprendimento;
b) stabiliscono le iniziative formative da erogare in presenza, in modalità mista o a distanza, prevedendo moduli formativi rivolti congiuntamente a più d'una delle tipologie di destinatari di cui all';
c) indicano i materiali formativi;
d) individuano i destinatari delle iniziative formative rispettivamente nell'ambito dei soggetti di cui agli ;
e) definiscono il cronoprogramma delle iniziative formative;
f) in relazione alle attività di cui all', ripartiscono le attività tra gli esperti di cui all', individuando per ciascuna i relativi referenti nonché le figure di coordinamento;
g) individuano le misure di coordinamento tra le iniziative di carattere nazionale e territoriale.
3. Il piano formativo di carattere nazionale è approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito Dipartimento, su proposta del Gruppo di coordinamento di cui all'.
4. I piani formativi territoriali sono redatti dalle Regioni in conformità al piano formativo di carattere nazionale e alle indicazioni fornite dal Gruppo di coordinamento di cui all'. Per la redazione dei suddetti piani, le Regioni si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente. I predetti piani sono inviati al gruppo di coordinamento di cui all' per l'approvazione.
Storico versioni
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